UN ANNO E' PASSATO
Analisi e riflessioni per una cambiamento nella formazione della
sicurezza sul lavoro
di Rocco
Vitale
Presidente dell'Aifos, Associazione Italiana Formatori della Sicurezza
sul Lavoro
Per la sicurezza
sul lavoro un tragico colpo. Si chiude nel peggiore dei modi un anno
che, pur tra luci ed ombre, aveva visto un sussulto di iniziativa e di
speranza con l'emanazione della legge 123 dell'agosto scorso.
Le tragiche vicende delle ultime settimane, di questo bollettino
quotidiano di morti e di infortuni sul lavoro, esprimono sconcerto e
preoccupazione.
La grande rilevanza che ne hanno dato i media e le manifestazioni con
le iniziative di solidarietà esprimono un'esigenza sentita e vera:
partecipe ed allo stesso tempo incredula e preoccupata.
Le quotidiane
dichiarazioni di uomini del governo, sindacalisti, amministratori ed
imprenditori spesso appaiono più dichiarazioni di rito, anche in buona
fede, che di sostanza.
Assistiamo, da un lato, al continuo richiamo per aumentare gli
ispettori e fare più vigilanza. Osservo modestamente che sono sei mesi
che viene raccontato, in tutte le salse, che ci sono 300 nuovi
ispettori in arrivo ma siamo sempre in attesa del loro arrivo! E si
pensa con ciò di risolvere il problema? Siamo seri. Si tratta
indubbiamente di un segnale positivo cui deve seguire una politica
delle ispezioni e del loro coordinamento.
Coordinamento della vigilanza e delle ispezioni
Tra ASL, Direzioni Provinciali del
Lavoro, Inail, Ispesl, Insp,Vigili del Fuoco, Corpo Forestale,
Carabinieri, Vigili urbani e provinciali vi è una pletora di soggetti
che, a vario titolo, svolgono o possono fare delle ispezioni.
Il Decreto 123/07 prevedeva che la Provincia assumesse tali compiti di
coordinamento. Ma per fare sul serio delle azioni e non solo atti
deliberativi.
La scelta del legislatore è giusta in quanto le previste, e non
funzionanti Commissioni regionali, svolgono solo compiti di indirizzo
e non possono essere operative. Allo stesso tempo affidare solo alle
ASL e far cadere sulle loro spalle tutto il peso delle ispezioni vuol
dire non voler cogliere le potenzialità presenti in una pletora di
organismi pubblici che, a vario titolo, si occupano anche di
sicurezza, di ispezioni e di vigilanza.
Sarebbe interessante, come avviene in altri paesi europei che le
ispezioni fossero svolte dagli "Ispettori del lavoro". Una noterella
storica. Gli Ispettori del lavoro provengono dalla cultura europea del
lavoro cui l'Italia, fin dagli anni '30, con il prof. Devoto diede un
grande ed interessante contributo. Ad oggi in molti paesi europei
esistono ed operano solo gli "Ispettori del Lavoro" mentre in Italia
sono ormai una pletora gli enti e gli organismi che dovrebbero
svolgere ispezioni con il risultato che tutti conosciamo.
Però dobbiamo essere realistici. Non avremo mai più la sola figura
dell'"Ispettore" (troppi interessi, posizioni consolidate, enti,
ruoli, dirigenti, strutture, ecc.) e allora pur tenendoci questa
frammentarietà ispettiva diamo a qualcuno i compiti di coordinamento
vero ed effettivo.
Avanzo una modesta proposta. Indipendentemente dall'ente, si crei
all'interno di ciascuno la figura - professionalmente preparata - di
"Ispettore del Lavoro" e così facendo ciascuna amministrazione non
verrà esautorata ma coloro che sono chiamati a coordinare sanno che
coordineranno gli "Ispettori" e non le burocrazie.
Formazione solo formale
Al superamento dei 1000 morti nell'anno
appena trascorso, come ci dicono i dati statistici provvisori, non si
vede via d'uscita.
Alla legittima richiesta di nuove leggi si risponde che basterebbe
applicare quelle che ci sono.
In effetti, tutti coloro che svolgono attività di sicurezza sul serio,
sanno che le leggi ci sono e basta applicarle. Ma questo è il
problema. L'applicazione della norma che nel nostro paese è più di
forma che di sostanza.
Vorrei fare un esempio che riguarda, direttamente, la nostra
categoria: i formatori.
L'altro giorno le parrucchiere di mia moglie sono andate, per 4 ore
nella giornata di lunedì, a svolgere il corso di informazione previsto
dall'art. 21 D.Lgs. 626/94 organizzato da una associazione di
artigiani. Buona cosa. Informazione, conoscenza delle norme, piccole
regole dell'emergenza. ecc. Però le parrucchiere mi hanno detto che si
sono annoiate a morte in quanto si sono ritrovate in una sala con
altre 50 persone appartenenti a categorie differenti.
Il docente ha raccontato, per un'ora e mezza, la legge. Facendo vedere
slides con tutti gli articoli del D.Lgs. 626/94: la cosa ovviamente
non ha ne interessato né entusiasmato nessuno.
Poi venendo all'analisi dei rischi presenti sul luogo di lavoro ha
trattato il tema delle macchine utensili (che interessava solo i pochi
apprendisti di un'aziendina metalmeccanica), poi ha parlato dei
carrelli elevatori, dei carri ponte, del rischio chimico e via via.
Per l'antincendio ha illustrato cosa significa il triangolo del fuoco
e le varie classi di incendio. E poi, avvicinandosi l'ora della
conclusione, ha distribuito a tutti un libretto di oltre 100 pagine
contenete tutta la legge sulla sicurezza con evidenziati gli obblighi
del datore di lavoro ed in bella evidenza tutte le sanzioni.
Parliamoci chiaro. Una volta si diceva che è meglio questo tipo di
informazione che niente. Bisogna avere il coraggio di affermare che
questo tipo di informazione non serve a nulla: anzi è diseducativa ed
allontana i lavoratori dalla cultura della sicurezza.
Serve solo a dire di aver adempiuto alla legge. Ma ne siamo proprio
sicuri?
La Corte di Cassazione (anche con una recente sentenza del 18 maggio
2007) ha indicato l'obbligo della formazione come atto non meramente
formalistico degli obblighi di legge.
Confusione e pressapochismo
Si deve osservare, al proposito, ancora
una volta la confusione regnante tra l'art. 21 e l'art. 22. Si tratta
di due aspetti diversi e differenti di cui uno non esclude l'altro e
anzi ne sono complementari e armonizzati ma non confusi in un tutt'uno.
L'informazione deve essere data a tutti i lavoratori. La legge dice
chiaramente quali sono le nozioni che i lavoratori devono conoscere.
Ma tutto ciò avviene per davvero?
Nei corsi, con decine e decine di persone provenienti da aziende
diverse, vengono dati i nominativi del RSPP, del medico competente e
degli incaricati al primo soccorso ed alla prevenzione incendi? In
questo caso anche i formatori hanno la loro responsabilità: grave e
grande. Non possono trascurare l'informazione di questi elementi
fondamentali. Raccontare articolo per articolo il 626 non serve quasi
a niente perché il vero problema resta quello di conoscere i rischi
presenti sul luogo di lavoro, le misure di sicurezza e chi fa che
cosa? L'insegnamento della legge è operazione semplicistica di
esercizio puramente formalistico.
Una volta assolto, bene, l'obbligo dell'informazione ogni lavoratore
deve ricevere una adeguata "formazione" correlata alla propria
mansione ed all'ambiente lavorativo.
La formazione inadeguata
La formazione ricade sotto la
responsabilità dei formatori. Buoni formatori, spesso, si trovano
nella condizione di fare semplici lezioni e non attività formativa.
Infatti una formazione senza la verifica finale degli apprendimenti e
soprattutto che non produce cambiamenti resta una bella lezione
teorica. E per verifica dell'apprendimento lo strumento dei test è
l'inizio e non la conclusione del percorso. Non sono sufficienti dieci
domande a risposta multipla per verificare l'apprendimento: dipende
dal contesto in cui sono state poste e soprattutto dal modello di
correzione e partecipazione alla discussione. Infine solo il
monitoraggio dell'apprendimento in termini di cambiamento, da
svolgersi con la formazione continua, assicurano l'efficacia
dell'azione formativa. In questo senso, più della legge, la Corte di
Cassazione con le sue sentenze ha indicato un percorso per procedere
correttamente nell'attuazione della formazione. Molte sentenze hanno
evidenziato un approccio "semplicistico" ad una problematica di vitale
interesse per la prevenzione degli infortuni come è la formazione.
Sulla base di dei giudizi e delle sentenze della Corte è possibile
indicare quali solo i principali indici di una formazione ritenuta
inadeguata.
• La formazione è
spesso incoerente ed insufficiente con i rischi aziendali in quanto
svolta con interventi di poche ore, spesso, a carattere episodico. La
mancata formazione sui veri rischi dell'azienda nonché una formazione
indifferenziata, uguale per tutti, che non tiene conto delle mansioni,
età, esperienza, sesso.
• Interventi
pseudo formativi come l'adozione di linee guida generi che e
distribuzione "solo" di manuali, presenti in commercio, acquistati e
distribuiti ai lavoratori senza azioni formative.
• Uso di
strumenti basati unicamente sull'autoformazione laddove i lavoratori
seguono da soli un videocorso oppure la formazione basata solo su
e-learning. Questi sono strumenti multimediali didattici, utili ed
importanti, solo se utilizzati dal docente all'interno delle azioni
formative e non possono sostituire in alcun caso una vera e propria
formazione.
• Cattiva
organizzazione dei corsi e mancata valutazione dei livelli di
apprendimento. Errata o semplicistica somministrazione dei test e
assenza totale di osservazione successiva relativa ai comportamenti ed
ai cambiamenti. Inadeguatezza della sede formativa ed orari di
svolgimento serali dopo il lavoro. A ciò si aggiunga spesso
l'incompetenza dei docenti che trattano di tutto.
• La
inadeguatezza della progettazione formativa è stata più volte
richiamata anche dall'Agenzia Europea per la Salute in quanto, spesso,
l'intervento formativo non risponde alle caratteristiche
comportamentali ed ai bisogni dei lavoratori.
Non servono
ulteriori nuove leggi ma, sicuramente, la loro precisazione e
soprattutto la coerenza dei comportamenti dei soggetti e degli
operatori a tutti i livelli.
Una prospettiva
La formazione basterebbe farla sul serio. Certamente una adeguata
normativa potrà contribuire alla sua definizione soprattutto nei
termini di identificazione dei soggetti formatori (iniziata con gli
Accordi tra Stato e Regioni) nonché nell'accreditamento dei formatori.
Naturalmente il richiamo alle responsabilità dell'azienda sono alla
base di un nuovo modo di intendere la formazione nel suo contesto di
"effettività" e non solo di adempimento normativo.
In questa direzione il Titolo I, del Testo Unico in discussione,
presenta una importante novità nella puntualizzazione del ruolo e
delle responsabilità dei Dirigenti e dei preposti che devono
affiancare il datore di lavoro.
Infatti oltre alla definizione di "dirigente" e "preposto", quali
soggetti attuatori delle disposizioni di legge, gli obblighi del
datore di lavoro sono ampliati al dirigente ed uno specifico articolo
riguarda i preposti.
Si tratta di una presa d'atto chiara e decisa, già definita dalla
giurisprudenza sentenziale, che vede nelle responsabilità del processo
formativo circolare, quale continuo interagire tra formazione e
attuazione, controllo e valutazione dei rischi, lo svolgimento del
ruolo attivo non solo del Datore di lavoro ma soprattutto dei
dirigenti e preposti aziendali.
Al datore di lavoro, responsabilizzato più per la sua "titolarità di
spesa" che non dell'importanza formativa si aggiungono i due soggetti
che, all'interno dell'organizzazione aziendale, ne rispondono in
termini di competenze decisionali, operativi ed esecutivi.
Si tratta di attuare un percorso di adeguatezza e di effettività della
formazione.
L'anno 2008 viene indicato dall'Agenzia Europea di Bilbao come quello
della "valutazione dei rischi" ed in questo contesto deve interagire
una buona formazione non ridotta al rispetto formale della normativa.
La formazione richiede una azione continua e positiva svolta dai
datori di lavoro e supportata da dirigenti e preposti volta a
verificare, tramite docenti e formatori, l'effettivo apprendimento che
deve produrre il cambiamento dei comportamenti nelle attività
lavorative.
"... si danno battaglia contendendosi un pallone ovale, vischioso e
imprendibile che nessuno da fuori riesce a vedere.. "
Sono gli uomini del Rugby, uno sport che simboleggia la tenacia, la
forza, la resistenza, il coraggio ed il gruppo che fa amicizia e forza
di gioco.
Non mollare ed andare "alla meta" è quanto fa chi lotta per la
giustizia, per la coerenza e la correttezza nel rispetto delle regole
e della Legge.
Un parallelo con uno sport che, come per chi lotta per la sicurezza,
"afferra il pallone con le mani e parte come veloce verso l'opposta
linea di fondo" la linea della legalità.
Un pallone
simbolo di abnegazione altruismo e sacrificio, per un gioco collettivo
fatto dalla compartecipazione di tutti i giocatori, conteso tra le
mani di chi mette al centro l'uomo ed il rispetto per diritti del
cittadino.
Segnare un punto dopo l'altro fino a raggiungere la meta, la vittoria,
è frutto dell'impegno di squadra, di una forza unita che necessita
affiatamento, condivisione degli stessi valori, lealtà ed altruismo
fino al raggiungimento dell'obiettivo.
La palla è il centro del gioco come la sicurezza al centro della
società civile: un ovale imperfetto costruito dalle sapienti mani di
chi, con lavoro artigianale minuzioso e paziente, ha saputo cucire con
impegno le diverse parti per costruire un unico oggetto, simbolo di un
solo traguardo.
La sicurezza, per
il lavoro dell'individuo, va agguantata con mani forti e decise e non
può essere calciata ma va protetta, con compattezza di squadra, fino
alla meta.
Un gioco che, come ogni sport, aiuta a crescere ed è incentivo di
valori sani per proiettare nel futuro un uomo capace di rappresentare
un saldo punto della sicurezza!