STATUTO
UCID UNIONE CRISTIANA
IMPRENDITORI DIRIGENTI
GRUPPO REGIONALE
LOMBARDO
TITOLO I
ENUNCIAZIONE –
DENOMINAZIONE – SEDE - FINALITA’ – COMPITI
Art. 1 –
Enunciazione
La “Ucid” – Unione
Cristiana Imprenditori Dirigenti – Gruppo regionale Lombardo – sorto
in Milano nel Luglio del 1945 – è un’Associazione privata di fedeli,
regolata dalle norme del Codice di Diritto Canonico, dalle norme di
legge e dal presente statuto.
Ad essa aderiscono
Cristiani che siano Imprenditori, Dirigenti e Professionisti,
organizzati come Federazione di Sezioni aderenti alla “UCID – Unione
Cristiana Imprenditori Dirigenti Gruppo regionale Lombardo”,
formalmente costituite – con atto notarile o scrittura privata
autentica – secondo quanto previsto dal presente Statuto e da quello
della federazione Nazionale.
L’Associazione “Ucid –
Unione Cristiana Imprenditori Dirigenti – Gruppo Regionale Lombardo”
aderisce alla Ucid Unione Cristiana Imprenditori Dirigenti –
Federazione Nazionale”, costituita il 31 Gennaio 1947 e retta
attualmente dallo statuto approvato dall’assemblea del 18 giugno 2002;
si riconosce nei suoi fini e si impegna a promuoverne la realizzazione
per quanto di sua competenza nell’ambito di una sua autonomia di
iniziativa, e a rispettare tutte le norme del suddetto statuto e sue
successive modifiche approvate a norma di legge e di statuto.
Il presente statuto e le
sue eventuali successive modifiche saranno sottoposti all’approvazione
della Conferenza Episcopale Regionale.
Art. 2 –
Denominazione
La denominazione
dell’Associazione è “UCID – Unione Cristiana Imprenditori Dirigenti –
Gruppo Regionale Lombardo” da utilizzarsi anche in forma abbreviata
come “Ucid – Gruppo Regionale Lombardo”.
Art.3 - Sede
Il Gruppo regionale
Lombardo ha sede in Milano attualmente in Via Bigli n. 15/a; con
semplice delibera del Consiglio regionale la sede potrà essere
trasferita ad altro indirizzo purché sempre nel territorio del Comune
di Milano.
Art. 4 – Durata
La durata del Gruppo
Regionale Lombardo è a tempo illimitato, e potrà essere sciolta solo
con delibera dell’Assemblea straordinaria degli associati.
Art. 5 - Finalità
Coerentemente con le
precedenti sancite dall’art. 5 dello Statuto Nazionale UCID
l’Associazione si prefigge il perseguimento, in sede regionale, delle
finalità sancite dall’art. 5 dell’attuale statuto Ucid Nazionale di
cui all’art. 1 del presente statuto e più precisamente:
-
la formazione cristiana
dei suoi iscritti e lo sviluppo di una alta moralità professionale
alla luce dei principi cristiani e della morale cattolica;
-
la conoscenza,
l’attuazione e la diffusione della dottrina Sociale della Chiesa;
-
lo studio e
l’attuazione di iniziative volte a conformare le loro opere ed
attività ai principi della Dottrine Sociale della Chiesa e ad
assicurare un’efficace ed equa collaborazione fra i soggetti
dell’impresa, ponendo la persona al centro dell’attività economica,
favorendo la solidarietà contro ogni discriminazione e sviluppando
la sussidiarietà;
-
la testimonianza
cristiana dei soci con le loro opere nelle imprese, nelle
organizzazioni, nel contesto sociale.
Art. 6 - Attività
Per raggiungere le
finalità di cui al precedente art. 5, o coerentemente con l’indirizzo
generale deciso dall’UCID nazionale, Il Gruppo regionale Lombardo:
-
formula l’indirizzo
generale della UCID – Gruppo Regionale assicurando nel territorio la
realizzazione delle finalità dell’UCID – Nazionale, e promuovendo,
coordinando e indirizzando l’attività delle Sezioni Locali con
particolare attenzione alla partecipazione dei giovani Imprenditori,
Dirigenti e Professionisti;
-
cura direttamente i
rapporti con la Conferenza Episcopale Regionale;
-
rappresenta gli
Imprenditori e i Dirigenti Cristiani aderenti all’UCID – Gruppo
Regionale nei rapporti a carattere regionale presso organi che
rappresentano localmente lo Stato, la Regione e gli altri enti
pubblici o privati regionali;
-
nomina o designa,
quando richiesto, propri rappresentanti od osservatori presso
commissioni od organizzazioni regionali;
-
interviene con funzioni
di amichevole compositore, nelle eventuali divergenze che dovessero
sorgere tra le Sezioni della UCID – Gruppo Regionale”.
TITOLO
II
STRUTTURA FEDERATIVA
DELLA ASSOCIAZIONE
Art. 7 - Struttura
organizzativa e partecipazione degli iscritti
Sono Soci della “UCID –
Unione Cristiana Imprenditori Dirigenti – Federazione Nazionale” e –
Gruppo Regionale Lombardo” tramite le sezioni territoriali,
Imprenditori, Dirigenti e Professionisti Cristiani. Possono altresì
divenire Soci persone cristiane che, in ruoli dirigenziali e di
responsabilità, contribuiscono all’attività dell’impresa nelle
Amministrazioni Pubbliche, nelle Associazioni, nelle Fondazioni, nelle
Istituzioni educative.
Le persone che
condividono le finalità dell’UCID – Unione Cristiana Imprenditori
Dirigenti ne diventano Soci attraverso l’iscrizione personale e
diretta alla rispettiva Sezione territoriale; partecipano nelle forme
rappresentative previste dal presente Statuto al rispettivo Gruppo
regionale e, attraverso quest’ultimo, all’UCID Nazionale dalla quale
riceveranno in riconoscimento formale con l’uso giuridicamente
protetto della denominazione e del logo UCID.
Al momento
dell’iscrizione alla rispettiva Sezione, i Soci verseranno una quota
annuale per la Sezione comprensiva anche del contributo da trasmettere
al Gruppo Regionale e all’UCID Nazionale in relazione alle rispettive
delibere.
Art. 8 – Organismi
Aderenti: SEZIONI – Autonomie
Il Gruppo Regionale ha
piena autonomia organizzativa, economica, programmatica ed operativa,
nell’ambito dell’indirizzo generale dato dall’UCID Nazionale così come
stabilito dall’Art. 8 dello statuto di quest’ultima.
Aderiscono alla “UCID –
Gruppo Regionale Lombardo” le sezioni Territoriali costituite e da
costituirsi nella regione lombarda e quelle delle province di Novara e
di Piacenza.
Le Sezioni territoriali
al “UCID – Gruppo Regionale Lombardo” in sede locale hanno piena
autonomia organizzativa, economica, di programma ed operativa,
nell’ambito dell’indirizzo generale dato dal Gruppo Regionale come
indicato al precedente art. 6.
Le Sezioni saranno
costituite e disciplinate nel rispetto di quanto previsto in materia
dal presente Statuto e da quello dell’UCID Nazionale.
TITOLO III
ORGANI
DELL’ASSOCIAZIONE
Art. 9 – Organi
Sono Organi della “UCID –
Gruppo Regionale Lombardo”
L’Assemblea delle Sezioni
Il Consiglio Regionale
Il Comitato Esecutivo
Il Presidente
I Vice Presidenti
Il Segretario
Il Tesoriere
Il Vice Segretario (se
nominato)
Il Collegio dei revisori
dei Conti
Il Collegio dei Provibiri
Art. 10 – Assemblea
del Gruppo Regionale
-
l’Assemblea delle
Sezioni è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie, secondo
le rispettive materie riservate.
-
l’Assemblea è formata:
a)
dalle Sezioni,
attraverso i loro rappresentanti che sono:
il
Presidente e il Segretario di sezione;
un Delegato per ogni 20
soci o frazione.
Per “soci” si intendono
le persone fisiche iscritte alle Sezioni come dichiarate dai
rispettivi Consigli Direttivi e in regola con il pagamento delle
quote.
-
Partecipano
all’Assemblea, senza diritto di voto qualora non ne abbiano diritto
per altro titolo, i membri del consiglio regionale e i revisori dei
conti.
-
Sono inviati ad
assistere all’Assemblea con diritto di intervento e non di voto, il
Consulente Ecclesiastico Regionale, i Presidenti onorari del gruppo,
i membri del collegio dei probiviri.
-
Il numero degli
iscritti, al fine del computo degli aventi diritto al voto, è
rilevato al 31 dicembre dell’anno precedente. Per gli organismi di
nuova adesione (sezione), il diritto al Delegato si computa con
riferimento agli iscritti al momento della accettazione della
adesione alla UCID Nazionale tramite il Gruppo Regionale.
La nomina dei delegati
deve avvenire mediante delibera del Consiglio direttivo della Sezione
sulla base dei computi sopra previsti.
Art. 11 –
L’Assemblea in sede Ordinaria
E’ convocata almeno ogni
3 anni, entro 6 mesi dalla chiusura dell’ultimo esercizio del
triennio, mediante avviso da inviarsi agli aventi diritto 15 gg. prima
dell’adunanza con indicazione del giorno, dell’ora e del luogo e con
l’elenco della materia da trattare. L’avviso sarà comunicato per
lettera o per fax o a mezzo stampa.
Detta Assemblea:
-
approva le relazioni
dell’attività svolta dal Gruppo;
-
nomina i Consiglieri
fra quelli designati dalle Sezioni;
-
nomina i Consiglieri
fra quelli designati dal Comitato Esecutivo Regionale;
-
nomina i delegati
regionali all’assemblea nazionale, in conformità alle disposizioni
dello statuto nazionale;
-
nomina il Collegio dei
Probiviri;
-
nomina il Collegio dei
Revisori dei Conti.
Art. 12 –
L’Assemblea in sede straordinaria.
L’Assemblea in sede
Straordinaria è convocata ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità
con le stesse modalità dell’Assemblea Ordinaria.
Detta assemblea:
-
approva lo statuto del
Gruppo e le sue modifiche;
-
delibera l’eventuale
scioglimento del Gruppo determinandone le modalità secondo il
disposto dell’art. 29 del presente statuto;
-
delibera sugli altri
argomenti che le siano sottoposti nell’atto di convocazione e che
non siano di competenza dell’Assemblea Ordinaria.
Art. 13
Le assemblee Ordinaria e
Straordinaria devono essere convocate dal Presidente su proposta del
Consiglio Regionale o se ne sia fatta richiesta scritta da almeno 1/3
delle sezioni costituenti il Gruppo.
Le Assemblee Ordinaria e
Straordinaria saranno presiedute dal Presidente del Gruppo Regionale
assistito dal Segretario Regionale. In caso di impossibilità di essi
l’Assemblea sceglierà il proprio Presidente o Segretario fra i Soci
presenti.
L’Assemblea Ordinaria in
prima convocazione è validamente costituita qualora siano presenti la
metà più uno degli aventi diritto al voto; in seconda convocazione
qualunque sia il numero degli aventi diritto al voto presenti. Le
deliberazioni saranno valide se avranno ottenuto il voto della
maggioranza assoluta dei presenti aventi diritto al voto sia in prima
che in seconda convocazione. L’Assemblea in seconda convocazione sarà
validamente costituita trascorso un’ora da quella indicata per la
prima convocazione. L’assemblea Straordinaria sarà validamente
costituita in prima convocazione qualora siano presenti il 75% (settantacinquepercento)
degli aventi diritto al voto e in seconda convocazione almeno il 51% (cinquantunpercento)
degli aventi diritto al voto. Le delibere saranno assunte a
maggioranza assoluta dei presenti aventi diritto al voto. Detta
Assemblea in seconda convocazione deve essere indetta in giorno
diverso da quello indicato per l’Assemblea in prima convocazione.
Ogni partecipante alle
Assemblee – sia in sede ordinaria che straordinaria – potrà
rappresentare per delega non più di altri tre soci. Per l’Assemblea in
sede ordinaria la delega non potrà essere conferita a soci facenti
parte del Consiglio Regionale in carica.
Art. 14 – Il
Consiglio Regionale è formato:
-
dai Presidenti in carica delle Sezioni;
-
dai consiglieri nominati dall’Assemblea fra i
soci designati dalle singole sezioni (1 ogni 40 soci o frazioni di
40, in regola con i versamenti sociali);
-
da n. 6 fino a n. 10 consiglieri nominati
dall’Assemblea su designazione del Comitato Esecutivo Regionale in
carica.
I Consiglieri durano in carica 3 anni e sono
rieleggibili.
Il Consiglio ha facoltà
di integrarsi per cooptazione nel caso che nel percorso del triennio
venissero a mancare dei Consiglieri. I Consiglieri da cooptare vanno
scelti con le stesse modalità con cui furono scelti quelli cessati e
scadono insieme con quelli in carica all’atto della loro nomina.
Il Consiglio ha diritto
di cooptare i subentranti ai delegati all’Assemblea Nazionale
(nominati dall’Assemblea Regionale per un triennio) che decadessero
durante il triennio in carica.
Il Consiglio nomina tra i
soci membri un Presidente, uno o più Vice presidenti, un Segretario,
un Vice Segretario (ove lo ritenga necessario) un Tesoriere. Essi
rimangono in carica per un triennio e sono rieleggibili; decadranno
però
precedentemente qualora
decada il Consiglio Regionale che li ha eletti.
Il Consiglio si riunisce
almeno 2 volte all’anno e tutte quelle ulteriori volte che sia
convocato dal Presidente spontaneamente o su richiesta di almeno un
terzo dei Consiglieri.
Il Consiglio delibera a
maggioranza di voti.
A parità di voti prevale
il voto del Presidente.
Delle sedute si redigerà,
da parte del Segretario, un processo verbale.
Il Consiglio è presieduto
dal Presidente o in caso di sua assenza, dal Vice Presidente Vicario o
in difetto da altro Vice Presidente o in difetto dal Consigliere più
anziano di età.
Art. 15 – Il Consiglio
regionale:
-
assume tutti
gli opportuni provvedimenti per promuovere la realizzazione dei fini
e degli scopi dell’Unione;
-
approva i
programmi di massima per l’attività di studio, di azione sociale
annuali e pluriennali;
-
ha il più alto
mandato per l’amministrazione, tanto ordinaria che straordinaria del
Gruppo. Esso provvede a tutto ciò che non è espressamente riservato
all’Assemblea o domandata o al Comitato Esecutivo;
-
Determina entro
novembre dell’anno precedente il contributo annuo che ogni Sezione
deve versare per ciascun Socio iscritto al Gruppo Regionale e le
modalità e i termini di versamento. La data di riferimento per il
calcolo del numero dei Soci ai surriferiti fini e per il calcolo
della rappresentanza proporzionale alle Sessioni in seno al
Consiglio regionale è quella del gennaio di ciascun anno;
-
approva il
rendiconto economico e finanziario annuale;
-
può nominare
commissioni per particolari attività o settori di funzionamento del
Gruppo;
-
delibera
sull’ammissione delle nuove Sezioni;
-
verifica il
rispetto da parte delle Sezioni delle norme statuarie e del
perseguimento degli obiettivi e dei programmi indicati dal Consiglio
Direttivo;
propone all’UCID
Nazionale la revoca temporanea dell’uso giuridicamente protetto
della denominazione e del logo UCID e la sospensione dall’adesione
al Gruppo Regionale delle Sezioni per motivi di cui al punto
seguente;
-
i motivi di
esclusione sono:
- la morosità continuata per oltre un
anno previa contestazione della stessa;
- il venir meno dei requisiti
essenziali indicati dal Gruppo regionale;
- le violazioni allo Statuto e
all’eventuale regolamento;
- il mancato adeguamento alle
delibere degli organi dell’UCID Nazionale e del gruppo regionale;
-
approva
eventuali modifiche al presente Statuto da sottoporre alla Assemblea
straordinaria.
-
nomina i
delegati che partecipano alle Assemblee ordinarie e straordinarie
dell’UCID Nazionale qualora non vi abbia già provveduto l’Assemblea
Regionale e nomina i delegati che partecipano al Consiglio Direttivo
dell’Ucid Nazionale;
Il Consiglio
regionale ha la facoltà di nominare cosi onorari fra persone
particolarmente qualificate e che abbiano particolarmente significato
rispetto alle finalità perseguite dall’UCID.
Sono
invitati a partecipare alle riunioni del Consiglio direttivo il
Consulente Ecclesiastico regionale, i Presidenti onorari regionali, il
Collegio dei revisori di Conti e dei Probiviri i quali tutti hanno
diritto di Intervento e non di voto.
Art. 16 – Il Comitato
esecutivo è formato da:
-
Il presidente;
-
Il Vice Presidente;
-
Il Segretario;
-
Il Vice Segretario (se nominato);
-
Il Tesoriere;
Il Comitato Esecutivo,
ferme le competenze degli organi singoli del Gruppo (Presidente, Vice
Presidente, Segretario, Tesoriere) è organo esecutivo delle direttive
e decisioni del Consiglio regionale, al quale riferisce sull’attività
svolta in occasione delle riunioni del Consiglio medesimo. Può
assumere in caso di urgenza decisioni di spettanza del Consiglio
Regionale sottoponendole alla ratifica nella prima riunione successiva
del Consiglio Regionale.
Il Comitato Esecutivo è
convocato dal Presidente quando lo ritiene opportuno o su richiesta di
un terzo dei suoi membri. Il Vice Segretario (se nominato) vi
partecipa solo se assente il Segretario ed in sostituzione.
Il Comitato Esecutivo
delibera a maggioranza.
Delle sedute del Comitato
Esecutivo si redigerà da parte del Segretario un processo verbale.
Art. 17 – Presidente e
Vice presidente
Il Presidente rappresenta
il Gruppo e ne perseguono le linee di sviluppo.
A lui spetta la
rappresentanza legale del Gruppo anche in giudizio nonché la facoltà
di assumere obbligazioni per conto del Gruppo nei confronti di terzi;
ha facoltà di conferire mandati per particolari atti o categorie di
atti.
L’età massima per la
nomina a Presidente è, di norma, 75 anni di età.
In caso di assenza o
impedimento le funzioni di presidente saranno esercitate dal Vice
Presidente vicario, se nominato, o in difetto dal Vice Presidente più
anziano di età. La firma del Vice Presidente attesta nei confronti dei
terzi la assenza o l’impedimento del Presidente o la sua delega.
Art. 18 – Segretario
Il Segretario in specie
elabora il programma, da sottoporre al Consiglio Regionale, e
sovrintende alla organizzazione e al buon funzionamento del Gruppo,
dando le direttive dei casi.
Collabora col Presidente,
il Comitato Esecutivo ed il Tesoriere per il buon andamento del
Gruppo.
Nell’espletamento del suo
mandato si avvarrà del personale dipendente o di quanti collaborano al
funzionamento del Gruppo.
Art. 19 – Tesoriere
Il Tesoriere è preposto
alla gestione amministrativa e contabile del Gruppo, eroga le spese
deliberate, verifica gli incassi. Provvede alla redazione del
rendiconto economico e finanziario da sottoporre al controllo dei
revisori dei Conti e all’approvazione del Consiglio Regionale.
Art. 20 – Collegio dei
Probiviri
Il Collegio dei Probiviri
è composto da tre membri effettivi e da un supplente eletti
dall’Assemblea anche al di fuori degli associati; essi durano in
carica tre anni e sono rieleggibili.
Il Collegio ha competenza
a risolvere tutte le controversie fra il Gruppo Regionale ed i soci o
di questi tra di loro, comunque derivanti dall’applicazione e dalla
interpretazione delle disposizioni del Presente Statuto o da fatti
inerenti alla qualità di socio del Gruppo Regionale. In virtù di tale
competenza, il Collegio decide definitivamente quale arbitro
amichevole compositore, assicurando il contraddittorio fra le parti,
con dispensa da ogni ulteriore formalità.
Art. 21 – Il Collegio
dei Revisori dei Conti
Il Collegio dei revisori
dei Conti è l’organo di controllo economico e finanziario del Gruppo
Regionale:
i suoi compiti sono:
-
vigilare sulla
regolarità contabile e finanziaria della gestione;
-
certificare la
corrispondenza del rendiconto annuale economico e finanziario ai
risultati della gestione e delle scritture contabili e redigere una
relazione che accompagni il rendiconto annuale;
-
partecipare alle
riunioni del Consiglio e dell’Assemblea ordinaria e straordinaria,
senza diritto al voto.
Il Collegio dei revisori
dei Conti è formato da tre membri effettivi – scelti anche fra i non
soci – di cui uno sarà il Presidente e da due supplenti, nominati
dall’Assemblea ordinaria per un triennio; il Collegio, al suo interno,
nomina il Presidente.
Nel caso in cui vengano
meno uno o due membri effettivi, subentrano i supplenti in ordine di
anzianità anagrafica.
Art. 22 – Il
Consulente Ecclesiastico
“L’UCID – Gruppo
Regionale” ha un consulente Ecclesiastico Regionale, nominato dalla
Conferenza Episcopale Regionale, per la durata di cinque anni e con
l’incarico di assistenza e di consulenza in materia religiosa e
morale; opera in collaborazione con i Consulenti Ecclesiastici delle
sezioni al cui coordinamento è preposto.
Art. 23 – I Presidenti
Onorari del Gruppo Regionale
Il Consiglio direttivo
del Gruppo Regionale può proporre all’Assemblea ordinaria, che nomina
in numero non superiore a tre, i Presidenti onorari del Gruppo
Regionale, fra le persone che abbiano reso particolari e segnalati
servizi alla UCID – Unione Cristiana Imprenditori e Dirigenti.
I Presidenti onorari
partecipano di diritto, e senza diritto di voto, alle Assemblee
ordinarie e straordinarie e ai Consigli Regionali.
TITOLO IV
ESERCIZIO FINANZIARIO –
PATRIMONIO – ENTRATE
Art. 24 – Esercizio
finanziario
L’esercizio finanziario
del gruppo Regionale ha inizio il 1 Gennaio e termina il 31 dicembre
di ciascun anno.
A fine esercizio sarà
redatto il rendiconto annuale economico e finanziario e lo stato
patrimoniale.
Art. 25 – Patrimonio
Il patrimonio del Gruppo
Regionale è costituito:
-
dai beni mobili e
immobili e dai valori che per conferimenti, acquisti, lasciti,
donazioni e per qualsiasi altro titolo spettino o vengano in
possesso del Gruppo Regionale a titolo di patrimonio;
-
dalle eccedenze attive
del rendiconto e finanziario annuale, se destinate a patrimonio in
sede di approvazione del rendiconto annuale, o per successiva
destinazione;
-
dalle entrate annuali
che il Consiglio Regionale, con il consenso del Collegio dei
Revisori dei Conti, disponga ad incremento del patrimonio;
-
dalle quote che fossero
deliberate dal Consiglio Regionale quali quote da destinarsi a
patrimonio.
-
E’ fatto divieto di
distribuzione, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione
nonché fondi, riserve o capitale durante la vita del Gruppo
Regionale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano
imposte per legge.
-
E’ sancita la
intrasmissibilità, anche a causa di morte del Socio, delle quote o
contributi associativi e la loro non rivalutabilità.
Art. 26 - Entrate
Le entrate del Gruppo
Regionale sono costituite:
-
dai redditi del patrimonio;
-
dalle quote annuali delle Sezioni stabilite
dal Consiglio Regionale;
-
da sovvenzioni accordate;
-
da contributi e donazioni che pervenissero in
qualunque forma e per qualsiasi ragione per le sue finalità e senza
vincolo di destinazione a patrimonio;
-
da proventi devoluti da terzi per le sue
finalità;
-
da eventuali proventi o contributi di terzi
connessi allo svolgimento delle sue attività;
-
dagli eventuali avanzi di gestione risultanti
dal rendiconto annuale economico e finanziario e non destinati a
patrimonio dall’Assemblea ORDINARIA.
TITOLO V
NORME FINALI
Art. 27 – Gratuità
delle cariche
Tutte le cariche del
Gruppo Regionale sono a titolo volontario e gratuito e non sono
ammessi compensi di nessuna natura.
In caso di esigenze
particolari potranno essere stabiliti il rimborso di spese vive o
compensi in via forfetaria con decisione del Comitato Esecutivo,
comunicati ai Revisori dei Conti.
Art. 28
Il presente Statuto, o le
eventuali sue successive modifiche sono condizionati sospensivamente
all’approvazione della Conferenza Episcopale Regionale.
Art. 29 – Scioglimento
del Gruppo Regionale
Lo scioglimento
“dell’UCID – Gruppo Regionale” deve essere deliberato dall’Assemblea
straordinaria degli organismi aderenti secondo le modalità di cui
all’art. 13 del presente Statuto. La stessa Assemblea delibera sulle
modalità della liquidazione, sulla nomina di uno o più liquidatori e
sulla destinazione delle attività patrimoniali residue, osservando
comunque l’obbligo previsto dalla legge di devolvere il patrimonio ad
altro organismo con finalità analoghe o affini di pubblica utilità,
sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3 comma 190 della
legge 23 dicembre 1996, n. 662. E’ comunque salva diversa destinazione
imposta dalla legge.
Art. 30 - Rinvio
Per quanto non previsto
dal presente Statuto, valgono le norme del diritto Canonico in materia
di Associazioni private di fedeli, salvo in ogni caso, le norme
inderogabili del Codice Civile.
TITOLO VI
NORME TRANSITORIE
Art. 31 – Norme
transitorie
Il presente Statuto, oggi
approvato in quanto modificativo di quello approvato dall’assemblea
dei soci del 30 giugno 1998 (atto not. Massimo Mezzanotte, notaio in
Milano in data 30 giugno 1998 Rep. N. 135340/12431) è sottoposto alla
condizione sospensiva della approvazione da parte della Conferenza
Episcopale Regionale).
Il Presidente, i membri
del Consiglio Regionale in carica alla data dell’approvazione da parte
dell’Assemblea del presente Statuto rimangono in carica fino alla
scadenza naturale del loro mandato come conferito secondo il
precedente Statuto. Il più breve tempo possibile, dopo l’approvazione
definitiva da parte della Conferenza Episcopale Regionale del presente
Statuto, verranno integrate le nomine qualora ve ne sia l’esigenza nei
vari Organi.
Approvato lo Statuto, i
vari organi a ciò deputati (Presidenza, Consiglio Regionale,
Segretario) provvederanno ad invitare le proprie Sezioni a compiere
tutto quanto occorre per l’attuazione delle norme del presente
Statuto.
F.to Giovanni Gavazzi
F.to Dottor massimo
Mezzanotte Notaio
* * *
Copia autentica conforme
all’originale e suo allegato in più fogli muniti delle prescritte
firme che rilascio in carta libera per gli usi consentiti dalla legge.
Milano, 20 novembre 2003